Superbonus 110%, le nostre proposte per sbloccare la cessione del credito e ridurre le frodi

Proposte
10/02/2022

Le nostre proposte per superare i limiti del decreto Sostegni ter.

L'introduzione del Superbonus 110% e la possibilità di cedere il credito d’imposta derivante anche dagli altri bonus edilizi già in essere ha causato numerosi casi di frode e riciclaggio (es: la procura di Roma indaga su una maxi-frode da 1,250 miliardi di euro e ce ne sono molte altre in Italia).

Per limitare tali fenomeni di riciclaggio, il c.d. "Decreto Antifrode" di novembre 2021, inserisce tre nuovi obblighi per il contribuente che desidera cedere il credito a terzi: i) visto di conformità da parte di un commercialista e altri soggetti abilitati; ii) asseverazione della congruità dei prezzi da parte di ingegneri/architetti; iii) l'adeguata verifica obbligatoria da parte degli intermediari bancari che intendono acquisire il credito.

Il c.d. "decreto Sostegni ter", pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27/01/2022, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le frodi, prevede all'articolo 28:

  • che i nuovi crediti d’imposta siano cedibili solamente una volta da chi li ha maturati o dalle imprese che hanno effettuato gli interventi previsti dai vari bonus;
  • che tutti i crediti già ceduti fino al 7 febbraio siano cedibili solamente un’altra volta;

 

In tale decreto abbiamo riscontrato i seguenti problemi:

  • la modifica del quadro normativo, avvenuta dopo soli due mesi dall'emanazione del decreto antifrode, genera incertezza sul mercato disincentivando gli investimenti e causando notevoli difficoltà a quanti abbiano già provveduto ad impegnare lavoro e capitali in questa misura;
  • Il Decreto è poco efficace nel contrastare le frodi dal momento che queste ultime sono causate, più che dal numero di volte in cui lo stesso credito viene ceduto, dal fatto che
    • tutti i controlli sull’effettivo svolgimento dei lavori sono di tipo documentale e non sui cantieri durante la realizzazione delle opere (la casistica di frode più frequente è la produzione di fatture per lavori mai eseguiti o la produzione di fatture "gonfiate").
    • non sono presenti vincoli di accesso per le società che operano nel mercato della cessione e acquisizione di crediti. Ciò comporta la proliferazione di società create ad hoc che spesso, oltre a difettare delle giuste competenze tecniche, risultano essere solo contenitori vuoti che impediscono il recupero di somme indebitamente percepite.
  • Il Decreto avvantaggia le grandi banche a discapito dei piccoli intermediari finanziari i quali: i) hanno una capacità di utilizzo limitata dei crediti ceduti (perché pagano - e possono quindi detrarre - meno imposte); ii) non potranno più cedere a intermediari con più "capienza fiscale" i crediti acquisiti in eccesso rispetto alla loro capacità di utilizzo.
  • Tutte le imprese e gli operatori economici che hanno già stipulato accordi contrattuali di cessione con i soggetti di cui al punto precedente e che non possono concludere i lavori entro il 7 febbraio, dovrebbero reperire sul mercato ulteriori nuovi accordi commerciali con il rischio di non riuscire a trovare disponibilità da parte degli istituti di credito o a dover concordare condizioni peggiorative. Tale situazione porterebbe alla esposizione finanziaria dell’impresa oltre al blocco dei cantieri in corso con conseguenti contenziosi con i committenti[1].

 

La posizione di Azione:

  1. Sarebbe stato meglio posticipare di sei mesi l'emanazione delle nuove regole previste dall'articolo 28 del "decreto Sostegni ter" per verificare l’effettiva efficacia dei nuovi presidi introdotti due mesi prima dal "Decreto Antifrode" che aveva il medesimo obiettivo. Questo avrebbe consentito di non cambiare troppo frequentemente l'assetto normativo in materia. Proponiamo, quindi, di rimuovere l’art. 28.
  2. Alternativamente, è opportuno modificare, in fase di conversione del Decreto, l'articolo 28 al fine di:
    1. Eliminare il vincolo riguardante il numero di cessioni per: (i) gli intermediari bancari, finanziari o assicurativi iscritti ad uno degli albi di Banca d'Italia o IVASS, e (ii) le società di cartolarizzazione iscritte all'Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) della Banca d'Italia.
    2. Consentire almeno 2 cessioni per lo stesso credito per i soggetti diversi dagli intermediari di cui al punto precedente in modo che i piccoli esercenti, e i soggetti parte del processo realizzativo, possano cedere al soggetto con capacità di utilizzo diretto del credito acquisito.
    3. Stabilire criteri più stringenti per le società che intendono accedere al mercato della cessione/acquisizione del credito d'imposta (ad es. per importi superiori a 150.000 la società dovrà essere in possesso di certificazione ISO 9001 o attestazione SOA);
    4. Affidare il compito di verifica sulla effettiva realizzazione dei lavori in corso d'opera (e non solamente ex-post) all'ENEA. Questa attività può essere messa in atto con il supporto gli ispettorati territoriali del lavoro che operano già le verifiche di propria competenza sui cantieri edili[2].

 

[1] Nella prassi operativa, molte imprese esecutrici (soprattutto di dimensioni ridotte), per ridurre la propria esposizione finanziaria, hanno stipulato contratti con i fornitori di materiali il cui pagamento è effettuato attraverso la cessione del credito maturato dai committenti.

[2] Le eventuali ulteriori risorse umane necessarie a tali attività possono essere reperite tra i tecnici liberi professionisti, attraverso un bando, che possano operare per conto di ENEA, al di fuori della propria regione di svolgimento dell'attività professionale, ed i cui compensi siano ricavati da un versamento, a carico delle imprese, verso ENEA da effettuare prima dell'inizio dei lavori. L'accordo con gli ispettorati potrebbe includere la possibilità che questi, durante le regolari operazioni di ispezione, producano un report fotografico da inviare ad ENEA, sui cantieri Superbonus, facilmente individuabili perché è obbligatorio indicarli nei cartelli di cantiere.