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Lo sport è una componente fondamentale per lo sviluppo della persona. A riconoscimento dell’importanza dello sport, il 20 settembre 2023 è stato inserito in Costituzione, il comma 7 all’art. 33, il quale prevede che: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Già nel 2019 la materia è stata riformata con l’obbiettivo di riordinare la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. La legge delega n. 86 del 2019 ha stabilito una serie di criteri direttivi:

    • riconoscimento dell’attività sportiva come strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute;
    • tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva;
    • riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo;
    • valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi e in particolare dei giovani atleti;
    • riconoscimento della figura del laureato in scienze motorie e dei possessori di titoli equipollenti.

Nel 2021, sono stati emanati diversi decreti legislativi che sono intervenuti in modo significativo sulla memoria.

  • D.lgs. 36/2021: disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.
  • D.lgs. 37/2021: disciplina in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
  • D.lgs. 38/2021: riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
  • D.lgs. 39/2021:semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
  • D.lgs. 40/2021: norme di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

All’esito del ciclo di riforme sono emerse diverse criticità e vuoti di tutela, che hanno finito per gravare inutilmente sulle piccole realtà sportive, senza al tempo stesso tradurre il dettato costituzionale in misure realmente efficaci e capaci di renderne concreti i valori.

Il 13 novembre 2025, presso il Senato, il responsabile Sport di Azione, Alfonso Morrone, insieme al senatore Marco Lombardo, ha presentato le principali proposte elaborate dal tavolo di lavoro per superare le criticità sopra richiamate (e non solo):

    1. L’importanza dell’attività fisica al di fuori dello sport
    2. Nuova disciplina tributaria per le società e le associazioni sportive dilettantistiche
    3. Valorizzazione del talento nel mondo dello sport
    4. Rappresentare i dirigenti sportivi nel CONI e FSN

1. L’importanza dell’attività fisica al di fuori dello sport

Criticità

✘ Obesità e scarsa attenzione dei medici

La legge Pella (149 del 2025) ha riconosciuto l’obesità come una malattia cronica progressiva e recidivante.

L’Istituto Superior di Sanità, stima nel biennio 2023-2024 il 43% degli adulti in eccesso ponderale, di cui il 33% in sovrappeso mentre il 10% risulta obeso.

In aggiunta, solo il 43% dei pazienti riceve il consiglio di prestare attenzione al peso corporeo, e solo al 33% delle persone in sovrappeso e al 51% delle persone obese è stato consigliato dal medico di praticare attività fisica.

✘ Sottovalutazione dei benefici nello sport

Numerosi studi dimostrano come lo sport in giovane età aiuti i bambini a livello sociale, cognitivo e scolastico:

  • Migliora la concentrazione
  • Riduce lo stress
  • Migliora la salute cognitiva
  • Favorisce la socializzazione
  • Sviluppo dell’autostima

Proposte

✓ Prescrizione medica dell’attività motoria e sportiva finalizzata al benessere

Prevedere al personale sanitario la prescrizione dell’esercizio fisico come farmaco e di affidare alla figura professionale del laureato in Scienze Motorie la sua somministrazione in luoghi adeguati e sicuri.

L’Esercizio fisico strutturato (EFS) consiste in programmi di attività fisica pianificata, personalizzata sulla base delle condizioni di salute del singolo utente, definiti attraverso l’integrazione professionale e organizzativa del personale medico. L’EFS può essere prescritto a persone con patologie croniche stabilizzate (es. ipertensione arteriosa, sovrappeso e obesità, diabete mellito, BPCO, scompenso cardiaco, malattie neoplastiche ecc.) o con altre condizioni di salute per cui un medico ritenga opportuno inviare l’utente ad un programma di esercizio fisico, anche di intensità lieve-moderata, sotto la supervisione di un professionista, all’interno di palestre idonee ad accogliere i soggetti destinatari dell’intervento.

L’EFS è svolto esclusivamente nelle Palestre della Salute, sotto il controllo di un laureato magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva ed Adattata (chinesiologo A.M.P.A) in grado di personalizzare l’esercizio prescritto, monitorare la progressione delle attività svolte e cogliere eventuali variazioni rilevanti. Per eseguire questo tipo di attività i chinesiologi A.M.P.A. devono aver completato lo specifico percorso formativo previsto dalla DGR 549/2023.

✓ Attività Fisica Adattata (AFA)

L’AFA può essere prescritta ed erogata a persone affette da forme di disabilità cronica lieve-moderata (es. lombalgia cronica, osteoporosi, fibromialgia ecc.). E’ un’attività da svolgere in gruppi di persone omogenei per caratteristiche fisiche e consiste in esercizi standardizzati e ripetuti che coinvolgono i diversi distretti corporei, adattati al gruppo di persone seguite.

L’AFA deve essere prescritta dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dal medico specialista, che invia la persona ad una struttura erogatrice, individuata in accordo con l’utente. Deve essere somministrata da professionisti in possesso di Laurea in Scienze Motorie almeno triennale (o diploma ISEF) o Laurea in Fisioterapia almeno triennale (o diploma di Terapista della Riabilitazione).

✓ Attività Fisica Adattata per persone con Disabilità (AFA-D)

L’AFA-D consiste in programmi di esercizi adattati alle persone con postumi di patologie ad impatto disabilitante moderato-severo, ad andamento cronico, stabili dal punto di vista clinico e riabilitativo (es. postumi da ictus cerebrale, morbo di Parkinson, postumi di sostituzioni protesiche delle grosse articolazioni degli arti inferiori ecc.). Si rivolge prevalentemente a persone che hanno terminato il percorso di riabilitazione medica e necessitano di un’attività di “mantenimento” sia delle capacità motorie sia della partecipazione sociale. L’AFA-D si svolge in gruppo funzionale omogeneo per livello e tipologia di disabilità. Il professionista della struttura deve essere formato a prestare un’attenzione particolare ai casi di riacutizzazione, che vanno prontamente segnalati al medico specialista prescrittore.

L’accesso ai programmi di AFA-D richiede apposita prescrizione rilasciata da un medico specialista competente per patologia, menomazione e disabilità, a seguito di una valutazione preliminare di tipo clinico e funzionale finalizzata a definire il tipo di attività. Lo specialista invia l’utente presso una struttura erogatrice di un percorso AFA-D idoneo a lui. L’AFA-D è somministrata da professionisti in possesso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata (chinesiologo A.M.P.A) o Laurea in Fisioterapia almeno triennale (o diploma di Terapista della Riabilitazione).

Dovrebbe essere possibile erogare AFA e AFA-D in tutte quelle strutture che si conformano alla normativa nazionale, regionale e comunale per quanto concerne l’igiene, l’accessibilità e la sicurezza degli impianti, comprese le piscine e gli spazi all’aperto. L’AFA e l’AFA-D possono essere, inoltre, svolte all’interno di strutture residenziali territoriali, quali ad esempio le RSA, per programmi che vedano coinvolte anche le persone residenti.

2. Nuova disciplina tributaria per le società e le associazioni sportive dilettantistiche

Criticità

✘ I costi per la sicurezza troppo alti

A partire dal 1° luglio 2023 gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono di co.co.co sportivi con compenso annuo di 5.000 euro oppure di co.co.co di tipo amministrativo-gestione si sono dovuti adeguare alle norme del d.lgs. 81/2008 che prevedono misure eccessive e sproporzionate, provocando una forte asimmetria tra compenso annuo e le spese relative alla sicurezza. Gli adempimenti previsti sono:

    1. predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
    2. nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
    3. nomina del medico competente (se necessaria la sorveglianza sanitaria);
    4. elezione del Rappresentante dei lavori per la sicurezza;
    5. obblighi di informazione, formazione e addestramento;
    6. adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e evacuazione dei luoghi di lavoro;
    7. provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza;
    8. fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

✘ Regole fiscali poco chiare per le SSD

La riforma dello sport ha introdotto la possibilità, per alcune società sportive dilettantistiche, di avere una forma di “lucratività attenuata”, cioè una gestione con margini economici molto limitati e regolati.

Tuttavia, questa novità non è stata coordinata con le norme fiscali già esistenti. Di conseguenza, molte SSD rischiano di perdere importanti agevolazioni tributarie, come il regime della Legge 398/91 e la possibilità di considerare non commerciali le quote pagate dai soci o dai tesserati per i corsi sportivi.

In pratica, una misura pensata per rendere più sostenibili le società sportive potrebbe finire per penalizzarle fiscalmente.

✘ Divieto di cumulo generalizzato per i pensionati titolari di specifici trattamenti anticipati o agevolati

In tali casi non è consentito cumulare i redditi derivanti da lavoro sportivo, sia subordinato che para subordinato (co.co.co), anche se l’attività è prestata all’estero. Pertanto, le Collaborazioni coordinate e continuative sono sempre incompatibili, indipendentemente dall’ammontare del reddito prodotto.

Proposte

✓ Esonerare gli enti sportivi dilettantistici sotto i 15mila euro

Innalzare l’importo soglia a 15.000 euro per gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008, così da far rientrare tale categoria nella disciplina dei componenti dell’impresa familiare e dei lavoratori autonomi in materia di obblighi informativi e dunque esonerare gli enti sportivi dilettantistici.

✓ Garantire continuità alle agevolazioni fiscali

Chiarire per legge che le SSD che scelgono la “lucratività attenuata” possano continuare ad accedere alle principali agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

L’obiettivo è evitare interpretazioni contrastanti e dare certezza normativa alle società sportive, permettendo loro di mantenere i benefici fiscali anche in presenza di forme molto limitate e controllate di remunerazione.

✓ Consentire il cumulo ai co.co.co che hanno beneficiato di quota 100

Rendere compatibile la normativa su “quota 100” con il reddito prodotto da co.co.co sportive qualora l’ammontare non superi i 5.000 euro annui.

✓ Semplificare le prescrizioni fiscali come fatto per il terzo settore

Estendere al mondo dello sport dilettantistico (associazioni e società) le semplificazioni fiscali previste dalla riforma del terzo settore (di cui al decreto legislativo 117/2017 e ss.mm.ii.) per chi ha registrato nell’esercizio fiscale precedente introiti di qualunque genere inferiori a euro 60.000 euro.

A titolo esemplificativo, possiamo prendere come riferimento il decreto 18 febbraio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in G.U. il 21 marzo 2026 che prevede un modello di rendiconto per cassa semplificato, in forma aggregata, per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000 euro.

3. Valorizzazione del talento nel mondo dello sport

Criticità

La normativa italiana consente ai minori stranieri di praticare sport anche se ne ostacola la piena integrazione. Le criticità nell’accesso allo sport per i giovani stranieri derivano da vincoli normativi, ostacoli burocratici e applicazioni disomogenee, che producono una disparità di trattamento rispetto ai coetanei italiani.

Nel complesso, il sistema investe nella formazione sportiva di giovani stranieri senza garantire loro pieno accesso ai percorsi di carriera e rappresentanza. Ne deriva una perdita di capitale umano, una minore capacità dello sport di favorire integrazione e un disallineamento tra politiche sportive e politiche di cittadinanza.

✘ Limiti alla partecipazione sportiva dei minori stranieri

Le norme introdotte per favorire l’integrazione restano parziali e selettive:

  • Lo ius soli sportivo (L. 12/2016, art. 1) si applica solo a chi è residente in Italia dal compimento dei 10 anni, escludendo chi arriva dopo. Inoltre, richiede la residenza anagrafica regolare, che però è legata al permesso di soggiorno dei genitori, il che penalizza i figli di immigrati irregolari.
  • Lo ius culturae sportivo (L. 36/2021, art. 16, c.3) consente il tesseramento anche senza regolarità di soggiorno, ma solo dopo almeno un anno di scuola, lasciando fuori i neo-arrivati proprio nella fase più delicata di integrazione.

✘ Burocrazia e barriere amministrative

Nella pratica, il tesseramento è spesso ostacolato da richieste documentali difficili da soddisfare (residenza, stato di famiglia), soprattutto per chi non ha una posizione amministrativa stabile.

I sistemi digitali delle federazioni non sono adeguati alle norme più recenti e continuano a bloccare le richieste in assenza di specifici codici o documenti.

A ciò si aggiungono costi più elevati e tempi di attesa più lunghi per gli stranieri.

✘ Minori stranieri non accompagnati esclusi di fatto

Le regole FIFA sui trasferimenti internazionali di minori sono molto restrittive e non riconoscono il tutore legale come alternativa ai genitori per autorizzare il tesseramento. Le procedure sono complesse, richiedono documentazione e traduzioni specifiche e hanno esiti incerti, scoraggiando molte società, soprattutto dilettantistiche, dal completare l’iter.

✘ Regole sportive disomogenee tra categorie

Ad esempio, nel professionismo, i limiti all’ingresso di atleti stranieri previsti dal Testo Unico sull’immigrazione si traducono in regole diverse tra campionati di calcio:

    • in Serie A sono ammessi ingressi limitati di extra-UE,
    • in Serie B e Lega Pro il tesseramento è sostanzialmente vietato salvo eccezioni;
    • nei dilettanti prevale maggiore flessibilità ma meno chiarezza.

Questa frammentazione rende il sistema incoerente, riduce le opportunità soprattutto nei livelli intermedi e lascia ampio spazio a discrezionalità, con effetti negativi su trasparenza e programmazione

Proposta

✓ Riformare lo ius soli sportivo in uno “ius soli sportivo rafforzato”

Modificare la L. 12/2016 con tre interventi chiave:

  • eliminare il requisito dei 10 anni di residenza per consentire il tesseramento a tutti i minori stabilmente presenti in Italia;
  • sostituire il requisito della “residenza anagrafica” con il criterio della presenza effettiva certificata (es. scuola, servizi sociali, affido);
  • introdurre il diritto al tesseramento immediato a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), DSA (Discipline Sportive Associate) e Enti di Promozione Sportiva (EPS), poiché Organismi sportivi riconosciuti dal CONI, per i minori, indipendente dallo status amministrativo dei genitori

✓ Semplificazione amministrativa e standardizzazione

  • creare una piattaforma digitale unica CONI-federazioni con procedure standard;
  • prevedere un elenco chiuso e uniforme dei documenti richiesti;
  • introdurre il principio del silenzio-assenso di 15 giorni per il tesseramento;
  • equiparare costi e tempi delle procedure tra italiani e stranieri.

✓ Intervento sui minori stranieri non accompagnati (MSNA)

  • riconoscere a livello normativo il tutore legale ai fini del tesseramento sportivo;
  • promuovere un protocollo internazionale CONI–FIGC–FIFA per autorizzazioni semplificate;
  • prevedere assistenza amministrativa centralizzata per le società dilettantistiche.

4. Rappresentare i dirigenti sportivi nel CONI e FSN

Criticità

✘ I dirigenti sportivi non sono rappresentati

La Legge Melandri ha reso il Coni e FSN enti di diritto privato, garantendo il 30% di rappresentanza per atleti e tecnici all’interno degli organi direttivi. In Italia sono presenti 500.000 dirigenti che non vengono inclusi nella percentuale rappresentativa.

Proposta

✓ Rappresentare i dirigenti sportivi come succede per le altre figure del mondo dello sport

Prevedere quote di rappresentanza per i dirigenti sportivi pariteticamente a quanto avviene per atleti e tecnici nei Consigli Direttivi di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e nello stesso CONI.

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