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Lo sport è una componente fondamentale per lo sviluppo della persona. A riconoscimento dell’importanza dello sport, il 20 settembre 2023 è stato inserito in Costituzione, il comma 7 all’art. 33, il quale prevede che: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.
Già nel 2019 la materia è stata riformata con l’obbiettivo di riordinare la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. La legge delega n. 86 del 2019 ha stabilito una serie di criteri direttivi:
Nel 2021, sono stati emanati diversi decreti legislativi che sono intervenuti in modo significativo sulla memoria.
All’esito del ciclo di riforme sono emerse diverse criticità e vuoti di tutela, che hanno finito per gravare inutilmente sulle piccole realtà sportive, senza al tempo stesso tradurre il dettato costituzionale in misure realmente efficaci e capaci di renderne concreti i valori.
Il 13 novembre 2025, presso il Senato, il responsabile Sport di Azione, Alfonso Morrone, insieme al senatore Marco Lombardo, ha presentato le principali proposte elaborate dal tavolo di lavoro per superare le criticità sopra richiamate (e non solo):
La legge Pella (149 del 2025) ha riconosciuto l’obesità come una malattia cronica progressiva e recidivante.
L’Istituto Superior di Sanità, stima nel biennio 2023-2024 il 43% degli adulti in eccesso ponderale, di cui il 33% in sovrappeso mentre il 10% risulta obeso.
In aggiunta, solo il 43% dei pazienti riceve il consiglio di prestare attenzione al peso corporeo, e solo al 33% delle persone in sovrappeso e al 51% delle persone obese è stato consigliato dal medico di praticare attività fisica.
Numerosi studi dimostrano come lo sport in giovane età aiuti i bambini a livello sociale, cognitivo e scolastico:
Prevedere al personale sanitario la prescrizione dell’esercizio fisico come farmaco e di affidare alla figura professionale del laureato in Scienze Motorie la sua somministrazione in luoghi adeguati e sicuri.
L’Esercizio fisico strutturato (EFS) consiste in programmi di attività fisica pianificata, personalizzata sulla base delle condizioni di salute del singolo utente, definiti attraverso l’integrazione professionale e organizzativa del personale medico. L’EFS può essere prescritto a persone con patologie croniche stabilizzate (es. ipertensione arteriosa, sovrappeso e obesità, diabete mellito, BPCO, scompenso cardiaco, malattie neoplastiche ecc.) o con altre condizioni di salute per cui un medico ritenga opportuno inviare l’utente ad un programma di esercizio fisico, anche di intensità lieve-moderata, sotto la supervisione di un professionista, all’interno di palestre idonee ad accogliere i soggetti destinatari dell’intervento.
L’AFA può essere prescritta ed erogata a persone affette da forme di disabilità cronica lieve-moderata (es. lombalgia cronica, osteoporosi, fibromialgia ecc.). E’ un’attività da svolgere in gruppi di persone omogenei per caratteristiche fisiche e consiste in esercizi standardizzati e ripetuti che coinvolgono i diversi distretti corporei, adattati al gruppo di persone seguite.
L’AFA deve essere prescritta dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dal medico specialista, che invia la persona ad una struttura erogatrice, individuata in accordo con l’utente. Deve essere somministrata da professionisti in possesso di Laurea in Scienze Motorie almeno triennale (o diploma ISEF) o Laurea in Fisioterapia almeno triennale (o diploma di Terapista della Riabilitazione).
L’AFA-D consiste in programmi di esercizi adattati alle persone con postumi di patologie ad impatto disabilitante moderato-severo, ad andamento cronico, stabili dal punto di vista clinico e riabilitativo (es. postumi da ictus cerebrale, morbo di Parkinson, postumi di sostituzioni protesiche delle grosse articolazioni degli arti inferiori ecc.). Si rivolge prevalentemente a persone che hanno terminato il percorso di riabilitazione medica e necessitano di un’attività di “mantenimento” sia delle capacità motorie sia della partecipazione sociale. L’AFA-D si svolge in gruppo funzionale omogeneo per livello e tipologia di disabilità. Il professionista della struttura deve essere formato a prestare un’attenzione particolare ai casi di riacutizzazione, che vanno prontamente segnalati al medico specialista prescrittore.
L’accesso ai programmi di AFA-D richiede apposita prescrizione rilasciata da un medico specialista competente per patologia, menomazione e disabilità, a seguito di una valutazione preliminare di tipo clinico e funzionale finalizzata a definire il tipo di attività. Lo specialista invia l’utente presso una struttura erogatrice di un percorso AFA-D idoneo a lui. L’AFA-D è somministrata da professionisti in possesso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata (chinesiologo A.M.P.A) o Laurea in Fisioterapia almeno triennale (o diploma di Terapista della Riabilitazione).
Dovrebbe essere possibile erogare AFA e AFA-D in tutte quelle strutture che si conformano alla normativa nazionale, regionale e comunale per quanto concerne l’igiene, l’accessibilità e la sicurezza degli impianti, comprese le piscine e gli spazi all’aperto. L’AFA e l’AFA-D possono essere, inoltre, svolte all’interno di strutture residenziali territoriali, quali ad esempio le RSA, per programmi che vedano coinvolte anche le persone residenti.
A partire dal 1° luglio 2023 gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono di co.co.co sportivi con compenso annuo di 5.000 euro oppure di co.co.co di tipo amministrativo-gestione si sono dovuti adeguare alle norme del d.lgs. 81/2008 che prevedono misure eccessive e sproporzionate, provocando una forte asimmetria tra compenso annuo e le spese relative alla sicurezza. Gli adempimenti previsti sono:
La riforma dello sport ha introdotto la possibilità, per alcune società sportive dilettantistiche, di avere una forma di “lucratività attenuata”, cioè una gestione con margini economici molto limitati e regolati.
Tuttavia, questa novità non è stata coordinata con le norme fiscali già esistenti. Di conseguenza, molte SSD rischiano di perdere importanti agevolazioni tributarie, come il regime della Legge 398/91 e la possibilità di considerare non commerciali le quote pagate dai soci o dai tesserati per i corsi sportivi.
In pratica, una misura pensata per rendere più sostenibili le società sportive potrebbe finire per penalizzarle fiscalmente.
In tali casi non è consentito cumulare i redditi derivanti da lavoro sportivo, sia subordinato che para subordinato (co.co.co), anche se l’attività è prestata all’estero. Pertanto, le Collaborazioni coordinate e continuative sono sempre incompatibili, indipendentemente dall’ammontare del reddito prodotto.
Innalzare l’importo soglia a 15.000 euro per gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008, così da far rientrare tale categoria nella disciplina dei componenti dell’impresa familiare e dei lavoratori autonomi in materia di obblighi informativi e dunque esonerare gli enti sportivi dilettantistici.
Chiarire per legge che le SSD che scelgono la “lucratività attenuata” possano continuare ad accedere alle principali agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.
L’obiettivo è evitare interpretazioni contrastanti e dare certezza normativa alle società sportive, permettendo loro di mantenere i benefici fiscali anche in presenza di forme molto limitate e controllate di remunerazione.
Rendere compatibile la normativa su “quota 100” con il reddito prodotto da co.co.co sportive qualora l’ammontare non superi i 5.000 euro annui.
Estendere al mondo dello sport dilettantistico (associazioni e società) le semplificazioni fiscali previste dalla riforma del terzo settore (di cui al decreto legislativo 117/2017 e ss.mm.ii.) per chi ha registrato nell’esercizio fiscale precedente introiti di qualunque genere inferiori a euro 60.000 euro.
A titolo esemplificativo, possiamo prendere come riferimento il decreto 18 febbraio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in G.U. il 21 marzo 2026 che prevede un modello di rendiconto per cassa semplificato, in forma aggregata, per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000 euro.
La normativa italiana consente ai minori stranieri di praticare sport anche se ne ostacola la piena integrazione. Le criticità nell’accesso allo sport per i giovani stranieri derivano da vincoli normativi, ostacoli burocratici e applicazioni disomogenee, che producono una disparità di trattamento rispetto ai coetanei italiani.
Nel complesso, il sistema investe nella formazione sportiva di giovani stranieri senza garantire loro pieno accesso ai percorsi di carriera e rappresentanza. Ne deriva una perdita di capitale umano, una minore capacità dello sport di favorire integrazione e un disallineamento tra politiche sportive e politiche di cittadinanza.
Nella pratica, il tesseramento è spesso ostacolato da richieste documentali difficili da soddisfare (residenza, stato di famiglia), soprattutto per chi non ha una posizione amministrativa stabile.
I sistemi digitali delle federazioni non sono adeguati alle norme più recenti e continuano a bloccare le richieste in assenza di specifici codici o documenti.
A ciò si aggiungono costi più elevati e tempi di attesa più lunghi per gli stranieri.
Le regole FIFA sui trasferimenti internazionali di minori sono molto restrittive e non riconoscono il tutore legale come alternativa ai genitori per autorizzare il tesseramento. Le procedure sono complesse, richiedono documentazione e traduzioni specifiche e hanno esiti incerti, scoraggiando molte società, soprattutto dilettantistiche, dal completare l’iter.
Ad esempio, nel professionismo, i limiti all’ingresso di atleti stranieri previsti dal Testo Unico sull’immigrazione si traducono in regole diverse tra campionati di calcio:
Questa frammentazione rende il sistema incoerente, riduce le opportunità soprattutto nei livelli intermedi e lascia ampio spazio a discrezionalità, con effetti negativi su trasparenza e programmazione
La Legge Melandri ha reso il Coni e FSN enti di diritto privato, garantendo il 30% di rappresentanza per atleti e tecnici all’interno degli organi direttivi. In Italia sono presenti 500.000 dirigenti che non vengono inclusi nella percentuale rappresentativa.
Prevedere quote di rappresentanza per i dirigenti sportivi pariteticamente a quanto avviene per atleti e tecnici nei Consigli Direttivi di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e nello stesso CONI.
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