La nostra posizione
sull'Autonomia Differenziata

Il 19 giugno 2024, è stata approvata in via definitiva la legge sull’autonomia differenziata, una legge quadro, che stabilisce i principi e le modalità in base alle quali le ragioni a statuto ordinario possono chiedere di avere maggiori competenze in alcune materie o ambiti di materie, come previsto dall’art. 116, terzo comma della Costituzione, sulla base di un’intesa stipulata con lo Stato e approvata dal Parlamento.

Il 14 novembre 2024, la Corte Costituzionale ha stabilito che la legge sull’autonomia differenziata non viola la Costituzione nel suo complesso, ma ha dichiarato incostituzionali sette specifiche disposizioni del testo.

La principale criticità riguarda alcune parti della legge che non rispettano i principi di uguaglianza, solidarietà e buon funzionamento dello Stato, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), cioè i servizi minimi garantiti a tutti i cittadini indipendentemente dalla regione in cui vivono.

La Corte ha chiesto al Parlamento di intervenire per correggere le criticità e rendere la legge pienamente operativa e coerente con la Costituzione, determinando un rallentamento del percorso di attuazione dell’autonomia differenziata e sollevando dubbi sulla possibilità che la riforma venga effettivamente portata a compimento.

I 7 punti dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale

✘ Assenza di criteri vincolanti per i LEP  

La legge affida al Governo il compito di determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni senza indicare parametri puntuali, soglie minime, standard quantitativi o criteri di calcolo dei fabbisogni. In questo modo manca una cornice legislativa chiara che orienti le scelte e ne delimiti la discrezionalità. Senza criteri stabiliti dal Parlamento, la definizione dei LEP rischia di dipendere da valutazioni tecniche o politiche non ancorate a riferimenti oggettivi, con possibili ricadute sull’uniformità dei diritti garantiti ai cittadini.

✘ Aggiornamento dei LEP tramite DPCM

Si prevede che i LEP possano essere modificati attraverso Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè atti amministrativi che non seguono l’iter legislativo ordinario. Considerato che i LEP incidono direttamente su servizi essenziali come sanità, istruzione e assistenza, la loro revisione richiede un coinvolgimento esplicito delle Camere che non può essere aggirato in nessun modo.

✘ Estensione dell’autonomia alle Regioni a statuto speciale

La legge consente anche alle Regioni a statuto speciale di accedere alle nuove forme di autonomia con le stesse modalità previste per le Regioni ordinarie. Tuttavia, le Regioni speciali hanno uno statuto approvato con legge costituzionale, che disciplina in modo autonomo le loro competenze: non è possibile estendere l’autonomia senza passare da una revisione degli statuti.

✘ Contributo alla finanza pubblica lasciato alla scelta delle Regioni

La partecipazione delle Regioni con maggiore autonomia al risanamento della finanza pubblica viene formulata come possibilità e non come obbligo. In pratica, si apre la strada a una contribuzione negoziata o eventuale, anziché strutturalmente prevista. Questo può incidere sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sul principio di solidarietà tra territori, soprattutto in un sistema che dovrebbe garantire coesione e perequazione.

✘ Variazioni fiscali con decreti interministeriali

Si consente di intervenire su aliquote o assetti fiscali regionali attraverso decreti firmati da più ministri, senza una legge formale. Poiché la materia tributaria è coperta da riserva di legge, modifiche che incidono sul prelievo dovrebbero passare dal Parlamento.

✘ Trasferimento di intere materie invece che di funzioni puntuali

La legge consente il trasferimento di competenze in blocco, riferite a intere materie, e non solo di singole funzioni ben delimitate, ampliando in modo significativo il perimetro delle attribuzioni regionali e rendendo più difficile distinguere responsabilità e ambiti di intervento. 

✘ Intese Stato-Regioni prive di limiti stringenti

Le intese tra Stato e Regioni, che regolano il trasferimento delle competenze, non sono accompagnate da un sistema dettagliato di vincoli, controlli e clausole di salvaguardia. In assenza di criteri uniformi e verifiche periodiche, ogni accordo rischia di produrre soluzioni differenti, con effetti di frammentazione normativa e amministrativa. 

La nostra posizione

Riteniamo che questa riforma sia dannosa per il Paese: è progettata male, consente di devolvere alle regioni materie che devono rimanere di competenza statale e inoltre non verrà mai attuata perché mancano i soldi per finanziare i LEP.


L’autonomia deve avanzare insieme alla riforma del Titolo V 

È imprescindibile il riordino della suddivisione delle materie previste dall’articolo 117 della Costituzione e della relativa possibilità di devolverne una parte alle Regioni che ne facciano richiesta.

Le contraddizioni sono eclatanti

Sono teoricamente devolvibili alle regioni materie di carattere strategico a livello nazionale come la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia o le grandi reti di trasporto e di navigazione. Proponiamo di escludere le seguenti materie:

 il commercio con l’estero

 l’istruzione

 le grandi reti di trasporto e di navigazione

 l’ordinamento della comunicazione

 la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia

○ i rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni

Senza fondi per i LEP, l’autonomia resta sulla carta

Considerato che la legge prevede che prima di delegare le diverse materie lo Stato debba definire e finanziare i relativi LEP, l’autonomia rimarrà inapplicata ancora a lungoInfatti, la situazione di bilancio italiana non consentirà nel breve termine di stanziare decine di miliardi di euro per il finanziamento dei LEP.