Al lavoro con Green Pass o documenti sostitutivi

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15/10/2021

L'articolo di Giampiero Falasca su Il Sole 24 Ore. 

 

Da oggi e fino al 31 dicembre le aziende e i titolari di qualsiasi luogo di lavoro devono chiedere il green pass a qualunque lavoratore – non solo subordinato, ma anche autonomo, collaboratore e libero professionista – che accede al sito. Vediamo come gestire le diverse situazioni che si possono verificare.

Controllo all’ingresso ok

Il delegato del datore di lavoro (o una macchina elettronica) chiede di esibire il certificato verde: se il controllo va a buon fine, il lavoratore entra e la giornata di lavoro prosegue normalmente o almeno fino a quando è valido il suo green pass.

Può succedere, infatti, che nel corso della giornata il certificato perda validità. Tale ipotesi si può verificare se è stato ottenuto non attraverso la vaccinazione, ma tramite un tampone che ha una validità predefinita (48 o 72 ore, secondo la tipologia); in tal caso il lavoratore, l’unico soggetto in grado di conoscere l’orario in cui è stato effettuato il tampone, ha l’onere di interrompere la prestazione appena viene raggiunto il limite di validità del test. Se continua a lavorare dopo questo orario, e viene scoperto a causa di un controllo a campione, questa persona rischia di subite una triplice conseguenza: deve andare a casa senza stipendio; viene segnalata al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa da 600 fino a 1.500 euro; è passibile di una contestazione disciplinare per aver violato il divieto di lavorare in assenza di certificato verde.

Niente green pass o non valido

Se si presenta all’ingresso un lavoratore senza green pass, deve essergli impedito l’accesso. Chi controlla segnala il fatto all’ufficio del personale, che registra l’assenza ingiustificata e provvede alla sospensione della retribuzione.

Tale situazione permane fino al giorno in cui lo stesso lavoratore si ripresenta con un green pass valido: da quel momento, si interrompe l’assenza ingiustificata e riprende il decorso della retribuzione. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti il rientro potrebbe, tuttavia, non essere immediato: se il datore ha sottoscritto un contratto a termine per la sostituzione del dipendente privo di green pass, questo deve attenere la scadenza del rapporto, sino a un massimo di 20 giorni. Può capitare che il green pass non sia ancora valido. Questa ipotesi avviene a chi ha fatto la prima dose di vaccino da meno di quindici giorni: ha già in mano la certificazione verde, la cui validità però decorre successivamente. Per non perdere tutta la giornata lavorativa deve effettuare un tampone e ritornare con l’esito negativo.

Esenti e in attesa di green pass

Ci sono due casi in cui i lavoratori possono accedere senza green pass. Chi è esentato dalla vaccinazione può essere ammesso solo se esibisce (passando per il medico competente) un certificato di esenzione per il vaccino. Può entrare anche chi ha titoli validi per il rilascio del green pass, ha fatto quanto previsto, ma la certificazione non è materialmente ancora disponibile. In tal caso deve mostrare la relativa documentazione (tampone, vaccinazione, certificato di guarigione da Covid-19).

Controllo a campione

Se si è scelto di svolgere controlli a campione o comunque con modalità differenti, lo scenario cambia. In tali ipotesi, i lavoratori entrano tutti, ma in caso di verifica con esito negativo scattano i seguenti provvedimenti: lo si allontana dal posto del lavoro e inizia l’assenza ingiustificata (senza retribuzione); comunicazione al Prefetto con seguente sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro; contestazione disciplinare per violazione delle procedure di controllo.

Articolo di Giampiero Falasca, responsabile Tematiche di Diritto del Lavoro, pubblicato su Il Sole 24 ore