È arrivato il momento di riformare davvero il processo civile

Proposte
16/04/2021
Richetti: "Offriamo le nostre proposte al fine di avviare un confronto costruttivo con le altre forze politiche e il Governo".   Abbiamo depositato gli emendamenti alla legge delega in materia di processo civile per riformarlo davvero. Offriamo le nostre proposte - frutto dell'analisi del Gruppo di lavoro sulla giustizia civile di Azione coordinato da Rita Iorio - al fine di avviare un confronto costruttivo con le altre forze politiche e il Governo.  "Bisogna rivedere totalmente la scansione della fase introduttiva e istruttoria del processo prevista dal testo Bonafede e il giudizio in appello, per il quale le novità prospettate non appaiono condivisibili né in grado di incidere sui tempi del processo. In materia di processo di primo grado, riteniamo necessario ridurre al minimo i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, concentrare i vari riti esistenti in un unico modello mutuando dal rito del lavoro alcune caratteristiche. Nell'epoca della telematica i giudizi possono svolgersi senza la compresenza in un luogo fisico di tutte le parti coinvolte ove non vi sia necessità e procedere quindi in presenza solo su specifica richiesta congiunta di tutti i procuratori costituiti, superando così il principio di oralità. Proponiamo, inoltre, di fissare un termine perentorio entro il quale il Giudice debba fissare la prima udienza. È essenziale poi rafforzare il principio dello snellimento e la celerità delle procedure, sanzionare chi abusa del processo civile, sia esso attore o convenuto, e garantire l’accesso alla giustizia, con agevolazioni commisurate all’ISEE.   Sul rito di appello, proponiamo di consentire, in assenza di attività istruttoria, la trattazione e la decisione in Camera di consiglio, anche senza la partecipazione delle parti, a meno che una di esse faccia esplicita richiesta scritta di discussione orale. Proponiamo inoltre di: a) affidare a un giudice monocratico in appello le controversie di valore fino a 20 mila euro; b) incentivare l’utilizzo della mediazione, sopprimendo le disposizioni che ne escludono l’obbligatorietà in alcuni settori; c) sopprimere altresì l'implementazione della negoziazione assistita e la relativa proposta di 'istituzione' dell’avvocato istruttore, contraria al ruolo e funzione dell'avvocato nel nostro Ordinamento e l’introduzione della negoziazione assistita in materia di lavoro, sulla quale non esistono rilevazioni che ne evidenzino l’efficacia; d) rilanciare l'utilizzo dell'arbitrato, anche prevedendo agevolazioni fiscali per le spese sostenute per il compenso corrisposto all’arbitrato ed al difensore e con convenzioni tra il Ministero della Giustizia e alcuni organismi arbitrali".   TESTO EMENDAMENTI: 

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, sopprimere la lettera d).  

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, sopprimere la lettera e).  

Emendamento

Art. 3

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, lettera b) eliminare i numeri da 2) a 8);
  2. al comma 1, lettera c) eliminare il numero 1);
  3. al comma 1, lettera d) eliminare i numeri 1), 2) e 4);
  4. al comma 1, eliminare la lettera e).

Emendamento

Art. 4

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 4 (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)

  1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in tutte le cause ordinarie di primo grado, salvo le cause di impugnazione di una decisione già assunta da un giudice togato monocratico;

b) prevedere che tutte le attività per le quali non sia necessaria la presenza delle parti vengano svolte da remoto, ovvero con trattazione scritta attraverso deposito telematico;

c) fissare un dies ad quem perentorio entro il quale il Giudice debba fissare la prima udienza. Per i procedimenti in tema di separazioni e divorzi su ricorso congiunto, prevedere la possibilità di trattazione scritta, con dichiarazione dei coniugi autenticata dal difensore di rinunciare alla comparizione, confermare la volontà di separarsi e richiamare le conclusioni assunte in sede di presentazione del ricorso;

d) conservare il principio dello snellimento e celerità delle procedure, mantenendo lo schema generale del ricorso d'urgenza, all'interno del quale possono essere assorbite le cause che richiedono accertamento sommario iniziale e pronta spedizione e il ricorso per decreto ingiuntivo;

e) consentire all’esito dei procedimenti di interdizione e inabilitazione la nomina del tutore o del curatore direttamente ad opera del Tribunale, senza aprire la relativa procedura dinanzi al giudice tutelare, prevedendo che i tutori prestino giuramento dinanzi al cancelliere;

f) estendere l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda, dimezzando il termine a comparire di cui all’articolo 660 del codice di procedura civile;

g) in materia di accesso alla giustizia, introdurre agevolazioni commisurate alla fascia di reddito o di dichiarazione ISEE sulle imposte di bollo, incluso il contributo unificato e di registrazione, concedendo deducibilità fiscale totale o parziale sui restanti costi".

 

Emendamento

Art. 6

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 6 (Giudizio di appello)

  1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar­ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi re­canti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adot­tati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-bis del codice di pro­cedura civile;

b) prevedere la presenza di un giudice monocratico in appello per le controversie di valore fino a 20 mila euro.".

 

Emendamento

Art. 8

Al comma 1, lettera b), numero 1) aggiungere in fine: “come determinato dall’esperto nella relazione di stima ovvero, se diverso, con l’accordo di tutti i creditori.”.  

Emendamento

Art. 8

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).  

Emendamento

Art. 8

Al comma 1, lettera b), numero 8) sostituire la parola: “o” con la seguente: “e”.  

Emendamento

Art. 9

Sopprimere l’articolo 9.

 

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente paragrafo: “nel caso di beni immobili, l’attore deve produrre con l’atto introduttivo l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili oggetto di divisione effettuate nei venti anni anteriori alla notifica dell’atto introduttivo; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;”.

 

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: “una o più parti,” inserire le seguenti: “preventivamente decidendo anche in ordine alla comoda divisibilità o meno dei beni,”.  

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, lettera f) dopo le parole “sul diritto alla divisione” aggiungere le seguenti: “o sulla divisibilità del bene,”.  

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: “un professionista,” con le seguenti: “un notaio o ad un avvocato,”.  

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: “il professionista possa” inserire le seguenti: “, nel caso in cui sia accertata la non comoda divisibilità del bene o nel caso vi sia una domanda congiunta di tutti i condividenti,”.  

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, sopprimere la lettera i).  

Emendamento

Art. 11

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 11 (Arbitrato)

  1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:        

a) rivedere la disciplina dell’arbitrato per le controversie societarie ed in particolare nella impugnazione delle delibere assembleari, di approvazione dei bilanci e condominiali, consentendo alle parti di risolvere la controversia innanzi ad un arbitro all’esito del tentativo obbligatorio di conciliazione evitando ogni conseguenza negativa per l’insuccesso della mediazione stessa;

b) prevedere agevolazioni fiscali come credito di imposta in misura corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto all’arbitrato ed al difensore;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero della Giustizia e alcuni organismi arbitrali, per occuparsi delle controversie di cui sopra, ai quali riconoscere un contributo forfettario da finanziare ad esempio con una tassa di scopo di importo minimo, o in alternativa attribuire un contributo statale per le associazioni di proprietari e degli amministratori di condominio che costituiscono un organismo arbitrale.".

 

Emendamento

Art. 12

Al comma 1, sopprimere la lettera d).  

Emendamento

Art. 12

Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: “e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese”. Matteo Richetti, Senatore. Rita Iorio, coordinatrice Gruppo di lavoro sulla Giustizia Civile.   Campagna tesseramenti 2021 Azione