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Fine vita

A sette anni dalla prima pronuncia della Corte costituzionale, l’Italia è ancora priva di una legge nazionale sul fine vita. In questo periodo la politica ha sistematicamente rinviato ogni decisione, lasciando che fossero le sentenze della Corte a colmare il vuoto normativo. Ne è derivata una disciplina applicata in modo disomogeneo sul territorio, rimessa alle interpretazioni dei singoli tribunali e alle iniziative di alcune Regioni.

Ma facciamo un un po’ di ordine. La questione nasce dal giudizio sul caso Cappato/DJ Fabo, che ha visto il Tribunale di Milano sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice penale, ritenendo che sanzionare l’aiuto al suicidio anche quando non incide sulla volontà della persona contrasti con il principio di autodeterminazione sanitaria. Tale principio è già riconosciuto dalla legge n. 219 del 22 dicembre 2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, che tutela la libertà di scelta terapeutica fino al rifiuto dei trattamenti salvavita.

Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 580 c.p., reinterpretandone l’ambito applicativo. In particolare, la Corte ha escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi in cui il proposito si sia formato in modo autonomo, senza interferenze esterne sul processo decisionale, in capo a una persona affetta da una patologia irreversibile e da sofferenze da essa ritenute intollerabili. In questa prospettiva, la Corte ha affermato che le condotte di aiuto al suicidio che non incidano sulla formazione della volontà individuale non sono punibili, purché ricorrano specifici requisiti, individuati dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

a) affezione da una patologia irreversibile

b) sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili

c) mantenimento in vita mediante trattamenti di sostegno vitale

d) capacità di prendere decisioni libere e consapevoli

Successivamente, con la sentenza n. 135/2024, la Corte costituzionale ha chiarito che il requisito del mantenimento in vita tramite trattamenti di sostegno vitale non riguarda solo interventi invasivi o sostitutivi di funzioni essenziali, ma comprende qualsiasi trattamento sanitario necessario alla sopravvivenza, anche se non ancora avviato per scelta del paziente. In questo modo si evitano disparità tra chi interrompe una terapia già iniziata e chi, nelle stesse condizioni cliniche, decide di non iniziarla, ricondotto il suicidio medicalmente assistito a una coerente applicazione del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica.

Nonostante queste due importanti sentenze, la politica nazionale è rimasta inerte, al punto che alcune Regioni hanno finito per intervenire in ordine sparso (con delibere di giunta o leggi regionali). Allora il Governo ha impugnato queste iniziative, sostenendo che l’attuazione delle pronunce della Corte rientra, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Dunque, se è corretto sostenere che una materia del genere richieda una disciplina nazionale, risulta poco coerente limitarsi a impugnare le leggi regionali senza assumersi la responsabilità di colmare il vuoto normativo e garantire finalmente una regola uniforme per tutti.

Criticità

La proposta di legge presentata dal centrodestra non recepisce le sentenze della Corte costituzionale, ma ne altera l’impianto, introducendo restrizioni, passaggi procedurali ridondanti e ambiguità normative che comprimono l’autodeterminazione dei soggetti interessati. Nel complesso, il testo si discosta dal modello delineato dalla Corte, sostituendo a una disciplina fondata sulla centralità del paziente e sulla responsabilità delle strutture pubbliche un sistema rigido e centralizzato, incapace di tutelare i diritti fondamentali sul fine vita.

✘ Clausola di nullità generica e ambigua

Se fosse interpretata nel senso di limitare il controllo dei giudici – ad esempio ostacolando i ricorsi o impedendo loro di intervenire su questioni controverse, come la definizione dei trattamenti di sostegno vitale – introdurrebbe un principio difficilmente compatibile con la tutela dei diritti fondamentali. Si verrebbe infatti a creare una sorta di area sottratta al controllo giurisdizionale in materia di fine vita, in contrasto con l’impostazione ormai consolidata della giurisprudenza costituzionale.

✘ Riscrittura restrittiva delle condizioni di non punibilità

L’articolo 2 interviene in modo selettivo e restrittivo sulle condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio, riducendone significativamente l’ambito applicativo. Alla disciplina delineata dalla sentenza n. 242/2019 (fondata sulla centralità della persona, sulla valutazione soggettiva della sofferenza e su una nozione ampia di trattamenti di sostegno vitale) il testo sostituisce requisiti ulteriori e più rigidi: rende obbligatorio l’inserimento in percorsi di cure palliative, restringe la definizione di sostegno vitale ai soli trattamenti tecnologicamente sostitutivi di funzioni vitali e oggettivizza il giudizio sull’intollerabilità della sofferenza.

✘ Esclusione di fatto del Servizio sanitario nazionale

L’articolo 4 introduce un comitato nazionale di valutazione formalmente incardinato nel Servizio sanitario nazionale, ma chiamato a operare in un ambito da cui lo stesso SSN viene sostanzialmente escluso, poiché personale, farmaci e strutture pubbliche non possono essere utilizzati per il suicidio medicalmente assistito.

La scelta cambia il modello delineato dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 242/2019 affida la verifica delle condizioni a strutture pubbliche territoriali, previo parere dei comitati etici competenti, e non a un organismo centralizzato.

Il nuovo comitato, peraltro, si limita a esprimere un parere non vincolante, rimettendo la decisione finale all’autorità giudiziaria, con tempi di risposta (fino a 120 giorni) difficilmente compatibili con la situazione clinica dei richiedenti, compromettendo l’effettività della tutela riconosciuta dalla Corte.

La nostra proposta

✓ Applicare la legge toscana a tutto il territorio nazionale 

Recepire a livello nazionale la disciplina introdotta dalla Toscana sul fine vita, così da assicurare procedure uniformi e tempi certi in tutte le strutture sanitarie del Paese. L’obiettivo è sostituire l’attuale frammentazione con una cornice unica, che garantisca regole uguali e tutele effettive per tutti i cittadini.

✓ Istituire una Commissione multidisciplinare permanente

Presso ogni azienda sanitaria territoriale è istituita una Commissione multidisciplinare, integrata da uno specialista della patologia del richiedente, incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti fissati dalla Corte costituzionale: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di decisione libera e consapevole.

In caso di esito positivo, la Commissione definisce un protocollo individuale, sottoposto al parere vincolante del Comitato etico territoriale.

Ottenuto il parere favorevole, trascorsi sette giorni, l’azienda sanitaria indicata dal richiedente garantisce il supporto tecnico, farmacologico e sanitario necessario, assicurando che l’intera procedura si svolga in condizioni di sicurezza, riservatezza e rispetto della dignità della persona.

✓ Coinvolgere il Servizio Sanitario Nazionale

Tutti i servizi connessi al percorso terapeutico-assistenziale che si conclude con il suicidio medicalmente assistito sono erogati gratuitamente dal Servizio Sanitario Regionale, secondo i LEA.

✓ Garantire investimenti certi per le cure palliative

Assicurare un accesso uniforme su tutto il territorio nazionale, rafforzare le reti domiciliari e residenziali e garantire un’adeguata formazione del personale sanitario, affinché la possibilità di ricorrere al suicidio medicalmente assistito non sia mai determinata da carenze assistenziali o da un’insufficiente presa in carico del dolore e della sofferenza.

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