Le novità della legge sulla presunzione di innocenza

Notizie
13/12/2021

Le dichiarazioni di Enrico Costa alla conferenza stampa "La Presunzione d'Innocenza è legge".

Domani entrerà in vigore la legge sulla presunzione d'innocenza, e scatterà la regolazione delle comunicazioni di PM e PG, come ad esempio le limitazioni alle conferenze stampa, il divieto di espressioni che violano la presunzione d'innocenza e di conferire nomi colpevolisti alle inchieste, oltre ad altre misure.

Enrico Costa: "È un provvedimento di portata storica perché cerca di stabilire delle regole di buon senso alle quali si devono adattare le autorità pubbliche nel confrontarsi con il tema della presunzione di innocenza. La forma di comunicazione della indagine è un marchio che a seconda di come viene data finisce con l'essere un marchio indelebile.

Ci sono procure che hanno fatto circolari apprezzabili. Il mio modello di segnalazione al Ministro della Giustizia serve ad indicare le fattispecie che vanno al di fuori dal perimetro della legge. Perché penso che il pericolo più grande non sia la sottovalutazione.

Non si tratta di mettere un bavaglio, ma semplicemente di rispettare i diritti delle persone. Lo Stato deve garantire a una persona chiamata a rispondere e poi risultata innocente o prosciolta di essere restituita alla società con la stessa reputazione che aveva prima di entrare negli ingranaggi della giustizia".

 

Le novità della legge sulla presunzione di innocenza (in vigore da martedì 14 dicembre 2021)

- Garanzia della presunzione di innocenza e dichiarazioni delle autorità pubbliche:divieto per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole l’imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile. In caso di violazione del divieto, l’interessato ha diritto di richiedere la rettifica della dichiarazione resa. L’autorità che ha reso la dichiarazione la rettifica entro 48 ore con le medesime modalità della dichiarazione. Se l’istanza di rettifica non è accolta, l’interessato può chiedere la pubblicazione della rettifica al tribunale.

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- Comunicazione giudiziaria

  1. Il procuratore della Repubblica: a) può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa; b) può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, nelle stesse modalità, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. La decisione di procedere a conferenza stampa o di autorizzare la polizia giudiziaria a fornire informazioni è assunta dal procuratore della Repubblica con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano.
  2. Nei comunicati e nelle conferenze stampa è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.
  3. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico; le informazioni sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare il diritto dell’imputato a non essere indicato come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile.
  4. La verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con gli organi di informazione viene inserita tra i doveri di vigilanza del procuratore generale presso la Corte d'Appello. A tal fine, il procuratore della Repubblica lo informa il procuratore generale delle conferenze stampa indette e delle specifiche ragioni di interesse pubblico che le hanno giustificate.

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- Garanzia della presunzione di innocenza nel processo

  1. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione di merito, l’imputato non può essere indicato come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile. In caso di violazione di tale prescrizione, l’interessato può presentare istanza di correzione del provvedimento al giudice, che decide entro 48 ore. Le parti e il pubblico ministero possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte.
  2. L’imputato non può essere pregiudicato nel diritto a conseguire un’equa riparazione per ingiusta detenzione allorquando si sia avvalso della facoltà non rispondere; viene così neutralizzato un consolidato orientamento giurisprudenziale in contrasto con il diritto al silenzio tutelato dalla direttiva.
  3. La pubblicazione di singoli atti di indagini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal PM solo quando ciò sia "strettamente" necessario per la prosecuzione delle indagini.
  4. Viene rafforzato il diritto dell'imputato di assistere all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza; le eventuali cautele devono infatti essere disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse quando ne siano cessati i presupposti; inoltre deve essere sempre garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei.

 

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