Critica costruttiva sul Decreto investimenti su PMI e Start Up Innovative

Notizie
09/03/2021

di Giulia Pastorella e Alberto Bassi, gruppo InnovAzione Start up.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto attuativo che disciplina i benefici fiscali per gli investimenti in start-up e PMI innovative. Le nuove agevolazioni prevedono in una detrazione del 50% dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che investono nel capitale sociale di start-up o PMI innovative.

Sembrerebbe un passo avanti rispetto alla normativa precedente, che prevedeva invece sgravi del 30% e sicuramente la norma ha dei propositi ottimali. Supportare l’afflusso di finanza da parte di investitori privati verso l’economia reale innovativa aiutando con un importante credito di imposta è sacrosanto in un paese come l’Italia dove questi investimenti scarseggiano.

Il problema è che il decreto attuativo di fatto introduce una serie di vincoli e procedure non presenti nella normativa precedente, che non richiedeva particolari adempimenti né per la startup né per l’investitore.

Nel decreto attuativo, invece, l’azienda deve comunicare al MISE, prima di aver ricevuto l’investimento, le generalità dell’investitore. Ciò si tradurrà in tempistiche lunghe per ricevere effettivamente i capitali (gli investitori vorranno avere prima dal MISE una risposta e poi investire nella startup, in modo da essere sicuri di ottenere i benefici). Inoltre, tale procedura è totalmente incompatibile ad esempio con l’equity crowdfunding, oggi strumento fortemente utilizzato sia da investitori professionali che privati per investire in piccole imprese e startup, la previsione dell’obbligo di una comunicazione preventiva delle generalità dell’investitore infatti, è totalmente incompatibile con la procedura di investimento prevista da Consob ed attuata dai portali di equity crowdfunding autorizzati. Non è infatti possibile sapere prima da parte della società chi investirà e in che misura.

Inoltre, i benefici fiscali agli investitori verranno concessi nei limiti degli aiuti de minimis già concessi alle imprese nella misura massima di 200k per un triennio. Da una interpretazione letterale del decreto sembra che il tetto dei 200k debba riguardare non solo la nuova aliquota privilegiata del 50% ma anche ciò che residua e che viene agevolato al 30%. Ciò oltre a porre dubbi interpretativi fissa un tetto troppo basso per poter rendere realmente impattante la norma. E’ probabile che tale limitazione sia stata inserita per evitare di passare dalla Commissione Europea per la valutazione inerente a eventuali aiuti di stato che avrebbe allungato ulteriormente i tempi di attuazione del decreto.

Il decreto attuativo andrebbe totalmente rivisto eliminando gli impedimenti burocratici e ricalcando semplicemente ciò che avveniva già per i benefici fiscali al 30%. Andrebbe inoltre eliminato il riferimento al regime de minimis che di fatto renderebbe la norma realmente impattante solo in minima parte.

 

PROPOSTE ULTERIORI PER FAVORIRE L’AFFLUSSO DI FINANZA VERSO PMI E STARTUP INNOVATIVE

Al di lá di questi strumenti già esistenti, ci sono ulteriori misure che Azione vorrebbe fossero considerate per favorire startup e pmi innovative.

Sul lato finanziario, un’idea potrebbe essere un Credito di imposta del 50% per PMI e Startup su tutti i costi connessi all’avvio e alla conclusione di una campagna di equity crowdfunding  così come avviene già per i costi di quotazione.  Inoltre tutte le spese per IT e tecnologia potrebbero essere capitalizzate e incluse nel capitale proprio. E, fondamentale anche in un’ottica di mercato di lavoro e giovani, azzerare il cuneo fiscale a favore di startup che assumono giovani per supportare l’inserimento di risorse altamente qualificate che diversamente o sono difficilmente assunte o più frequentemente scelgono la via dell’estero.

Si può far leva sulle poche ma buone grandi corporate nel paese e stimolare l’acquisizione da parte loro di pmi e startup innovative prevedendo una deduzione di una parte dell’ammontare investito dalle imprese per l’acquisizione del capitale di una impresa (startup o PMI) innovativa, in un’ottica di open innovation in modo da incentivare anche in questo caso un maggior afflusso di finanza verso startup e pmi innovative e stimolare forme di collaborazione tra grandi aziende e piccole imprese creando sinergie in grado di poter dare impulso al sistema produttivo italiano nel suo complesso. Da ultimo, per contrastare l’avversione al rischio di investimento tipica della nostra cultura, si possono immaginare benefici fiscali nel caso in cui entro i tre anni successivi all’investimento la PMI/startup finanziata attraverso strumenti vigilati e/o regolamentati dovesse fallire (es. modello inglese).

 

La normativa precedente:

A partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di start-up innovative è disponibile un importante sgravio fiscale (legge di Bilancio 2017) di portata più ampia rispetto allo sgravio precedente. L'incentivo all'investimento è così configurato:

  • per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di € 1 milione;
  • per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile IRES pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di € 1,8 milioni.

Dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di tre anni. Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative e PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.

Il nuovo intervento previsto nel decreto Rilancio

L'art. 38 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 (decreto Rilancio) individua una serie di iniziative e misure di sostegno rivolte alle imprese emergenti, al fine di favorire la ripresa economica post pandemia.

Il c. 7 dell'art. 38 prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative; in modo analogo, il c. 8 prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

In particolare, viene prevista una detrazione fiscale al 50% per le persone fisiche che investono in start-up e PMI innovative: tale attività presupposta può essere realizzata direttamente oppure tramite organismi di investimento collettivo.

L'investimento va mantenuto per almeno tre anni, in caso contrario si decade dal beneficio e si deve restituire quanto già utilizzato, con interessi legali. La detrazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento. Le agevolazioni fiscali in commento sono concesse ai sensi del Reg. UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

Tale misura si va ad aggiungere alle precedenti misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle imprese innovative sopra menzionati.

Il decreto attuativo

Il decreto in commento definisce le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative stabilendo in particolare che:

- l'investimento massimo in una o più start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere alla detrazione, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di € 100.000. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato fino ad un massimo di € 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a € 50.000. Questa detrazione è alternativa a quella prevista dal DM 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria;

- l'investimento massimo in una o più PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale di cui all'art. 4 c. 3 primo periodo, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di € 300.000. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato fino ad un massimo di € 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a € 150.000. In caso di investimento di ammontare superiore a € 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza nei limiti concessi per investimenti agevolati ai sensi del Reg. UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo de minimis a una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. La detrazione spetta prioritariamente a quella prevista dal DM 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'art. 29 DL 179/2012 nei limiti del regolamento de minimis;

- qualora le detrazioni in commento siano di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare;

- l'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative. Si intende quell'organismo di investimento collettivo del risparmio istituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detiene azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta;

- le agevolazioni non si applicano:

  • nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
  • nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1 c. 1 Reg.UE 1407/2013della Commissione del 18 dicembre 2013.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spettano le citate detrazioni è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Apposita istanza e obblighi dichiarativi

Prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza telematica (resa nella forma di dichiarazione sostitutiva) che deve contenere:

  1. a) gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
  2. b) l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
  3. c)l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

Il MISE verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale de minimis e notifica gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore: l'esito negativo di tale accertamento è ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza e alla conseguente fruizione dell'incentivo. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei € 200.000 per aiuti de minimis già ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa è tenuta a presentare una nuova istanza indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale. Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. In caso di variazioni dell'investimento agevolato e della detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di de minimis, pena la non fruibilità dell'agevolazione per i soggetti investitori.

L'agevolazione fiscale è indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento nella impresa beneficiaria.

La detrazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile.

Decadenza dal beneficio

Il diritto alle agevolazioni decade per il soggetto investitore se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica:

  1. a)la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioniquote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
  2. b)la riduzione di capitalenonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
  3. c) il recessoo l'esclusione degli investitori;
  4. d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall' 25 c. 2 DL 179/2012, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese;
  5. e)la perdita di uno dei requisiti previsti dall' 4 c. 1 DL 3/2015, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

  1. a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III TUIR; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;
  2. b) la perdita dei requisiti previsti dall' 25 c. 2 DL 179/2012, da parte della start-up innovativa dovuta:
  • alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese;
  • al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a € 5.000.000;
  • alla quotazionesu un sistema multilaterale di negoziazione;
  • all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all'art. 4 c. 1 DL 3/2015;
  1. c) la perdita dei requisiti previsti dall' 4 c. 1 DL 3/2015, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.

Qualora l'AE accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, anche a campione, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione in commento, la stessa provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge salvo quanto indicato al successivo comma, dandone comunicazione in via telematica alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del MISE.

Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell'incentivo, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

 

Campagna tesseramenti 2021 Azione